Una risposta definitiva nell’orientamento della Suprema Corte (Cass. 2363/2026)

Leggiamo questo interessante articolo: laleggepertutti.it/777358_si-puo-attraversare-sulle-strisce-in-sella-alla-bicicletta

L’articolo entra nel dettaglio di una zona grigia del Codice della Strada, sfatando il mito del “divieto assoluto” ma introducendo vincoli così stringenti da renderlo, di fatto, quasi sempre sconsigliabile.

Ecco un’analisi più approfondita dei punti tecnici e giuridici trattati:

1. Il cavillo normativo (Art. 182 CdS e Art. 377 Regolamento)

L’articolo spiega che il divieto di attraversare in sella non è esplicito nel Codice della Strada, ma deriva da una lettura combinata dell’Art. 182 comma 4 e dell’Art. 377 del Regolamento di attuazione.

Non c’è scritto “è vietato pedalare sulle strisce”, ma c’è scritto che il ciclista deve condurre il veicolo a mano in tre casi specifici:

  1. Quando il traffico è particolarmente intenso.
  2. Quando ci sono pedoni (per non intralciarli o spaventarli).
  3. Quando le condizioni della circolazione lo richiedono (es. scarsa visibilità).

L’analisi fine: Poiché le strisce pedonali sono fatte per i pedoni, la presenza anche solo di una persona che attraversa fa scattare automaticamente l’obbligo di scendere (punto 2). Se sei solo, potresti tecnicamente passare in sella, ma devi farlo a “passo d’uomo”. Inoltre l’articolo spiega che in presenza di pista ciclabile promiscua con i pedoni, come quella di viale Marconi, allora si può rimanere in sella sul passaggio pedonale (anche se sarebbe più sensato fare un attraversamento ciclo-pedonale…)

2. La differenza tra “Precedenza” e “Diritto di precedenza”

Questo è il punto più critico evidenziato dall’articolo.

  • Se scendi dalla bici: Diventi legalmente un pedone. L’automobilista ha l’obbligo assoluto di fermarsi. Se ti investe, la colpa è sua al 100% (salvo casi di comportamento imprevedibile e suicida del pedone).
  • Se resti in sella: Rimani un conducente. L’articolo chiarisce che se attraversi pedalando sulle strisce, non godi della precedenza automatica che spetta ai pedoni. L’automobilista deve comunque fare di tutto per non investirti, ma se avviene l’impatto, il giudice potrebbe attribuirti un concorso di colpa notevole (anche fino al 100% se sei sbucato all’improvviso).

3. Il comportamento “spericolato”

L’articolo sottolinea che, anche quando è permesso attraversare in sella (es. strisce libere e deserte), il ciclista non può “sfrecciare”. Deve mantenere una velocità bassissima, assimilabile a quella di una camminata. Entrare sulle strisce velocemente impedisce all’automobilista di reagire in tempo: in questo caso, la responsabilità dell’incidente ricade quasi interamente sul ciclista per aver creato una “insidia imprevedibile”.

4. Le multe non sono l’unico rischio

Oltre alla sanzione (che l’articolo conferma essere legittima in caso di pericolo creato), il rischio vero è il risarcimento. In caso di incidente mentre si è in sella sulle strisce:

  • L’assicurazione dell’auto potrebbe rifiutarsi di pagare o pagare solo in parte (concorso di colpa).
  • Se l’automobilista sterza per evitarti e fa danni ad altri o si fa male, potresti essere tu (ciclista) a dover risarcire i danni, in quanto stavi compiendo una manovra non consentita (uso improprio della sede stradale).

Conclusione dell’analisi

L’articolo suggerisce che, sebbene la legge lasci uno spiraglio per rimanere in sella, la giurisprudenza (le sentenze dei tribunali citate o sottintese nel testo) tende a punire severamente il ciclista che non scende, considerandolo quasi sempre responsabile in caso di sinistro. Il consiglio legale “tra le righe” è: scendi sempre, a meno che tu non sia su un attraversamento ciclabile dedicato (i famosi “quadrotti” a fianco delle strisce).