Questa è una ricerca approfondita su tutte le normative italiane riguardanti la bicicletta (velocipede) nel Codice della Strada fino al 2025, includendo anche circolari ministeriali, modifiche legislative a partire dal 2019 e tutti i decreti tecnici per la costruzione delle piste ciclabili negli ultimi anni.
Articoli rilevanti del Codice della Strada
- Definizioni generali (Art. 50 CdS) – Definisce il velocipede come veicolo a due o più ruote a propulsione muscolare (inclusi i velocipedi a pedalata assistita fino a 0,25 kW, ovvero 0,5 kW per trasporto merci, con assistenza interrotta oltre 25 km/h). Stabilisce limiti dimensionali (max 1,30 m di larghezza, 3,50 m di lunghezza da novembre 2021, 2,20 m di altezza) e regola le caratteristiche costruttive (freni, luci, campanello, segnalazioni). Recentemente la legge ha previsto sanzioni amministrative per chi fabbrica o modifica il motore degli e-bike oltre i limiti di legge. (Le modifiche successive a questa norma sono descritte in fondo.)
- Caratteristiche costruttive (Art. 68 CdS) – Prevede che i velocipedi abbiano pneumatici, freni indipendenti su ciascun asse, campanello, luci bianche anteriori e rosse posteriori (o catarifrangenti). Restano in vigore le norme speciali sui dispositivi di ausilio (comma 2-bis su e-bike) e i limiti di velocità/equipaggiamento modificati da ultime leggi.
- Comportamento in marcia (Art. 182 CdS) – Impone la circolazione in fila indiana (massimo due affiancati in condizioni favorevoli) e dispone che i ciclisti mantengano almeno una mano al manubrio e non trascinino veicoli o animali. Vietano il trasporto di persone su velocipedi non specificamente omologati, eccetto il conducente + un bambino fino a 8 anni con idonee attrezzature; altri casi particolari (velocipedi multi-ruota) sono soggetti a norme proprie. Per zone scolastiche il CdS introduce la definizione di “zona urbana in prossimità di scuole” con tutela pedoni, ove con ordinanza sindacale possono essere limitate circolazione e sosta. Le violazioni alle norme di circolazione dei ciclisti (art.182) sono sanzionate con multa da 26 a 102 euro (e da 42 a 173 euro per i casi di comma 6).
- Ciclovie e infrastrutture (Art. 3 CdS) – Nell’Art. 3 vengono definiti vari percorsi ciclabili (piste in sede propria, corsie ciclabili, percorsi misti). Ad esempio, sono state introdotte definizioni specifiche per corsia ciclabile (corsia riservata ai velocipedi, delimitata orizzontalmente) e corsia ciclabile a doppio senso (nel senso opposto di strade a senso unico). Con il DL 76/2020 è stata inoltre istituita la “strada urbana ciclabile” (E-bis) – strada urbana a velocità ≤30 km/h con infrastrutture pedonali e delimitazioni, dove i ciclisti hanno la precedenza.
- Sicurezza e segnaletica – Il Codice prevede l’obbligo di casco o gilet ad alta visibilità in galleria e da mezz’ora dopo il tramonto (comma 9‑bis) e prescrive l’allestimento di piste o corsie ciclabili quando previste da norme tecniche. Rimangono validi i dispositivi regolativi generali (es. corsie riservate ai veicoli pubblici che possono essere aperte anche alle bici, v. Art.6‑4c e 7‑1a).
- Sanzioni – Oltre alle multe per violazioni comportamentali (Art.182, v. sopra), il Codice prevede multe e confische per veicoli non a norma (Art.68 e 50‑2-ter per e-bike). Importanti modifiche sono state introdotte dal DL 121/2021 e DL 68/2022 (v. seguito) che hanno aggiornato dimensioni massime e sanzioni.
Modifiche normative 2019–2025
- Legge di Bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) – Ha stanziato fondi per la mobilità ciclistica urbana (Fondo ciclovie urbane 2022‑2024, euro 50 milioni/anno) e predisposto finanziamenti al 50% per piste ciclabili e interventi di sicurezza ciclabile. In particolare, la legge stabilisce (Art.1, c.47‑49) che saranno finanziate «interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane» e di messa in sicurezza della mobilità ciclistica urbana, comprensive di zone a velocità limitata ≤30 km/h e segnaletica. L’art.1‑c.48 finanzia al 50% anche progetti di «realizzazione di stalli o aree di sosta per i velocipedi» e «realizzazione della casa avanzata e delle corsie ciclabili di cui all’art.3». In pratica, dal 2020 i Comuni possono ottenere co-finanziamenti statali per pista ciclabili, parcheggi bici, case avanzate (stazioni di attesa avanzata per ciclisti) e corsie ciclabili, e devono prevedere zone 30 km/h per la sicurezza pedonale.
- DL Rilancio 2020 (DL 19 maggio 2020, n. 34; conv. L.77/2020) – Ha previsto il mobility management “casa‑lavoro” con incentivi, promuovendo la ciclabilità aziendale. Non ha modificato direttamente il Codice, ma ha istituito piani e uffici “mobility manager” nelle PA e imprese, con linee guida contenenti un “Asse 3 – Favorire la mobilità ciclabile”.
- DL Semplificazioni 2020 (DL 16 luglio 2020, n. 76; conv. L.120/2020) – Novembre 2020: Riforma notevole del Codice per la ciclabilità urbana. Sono state introdotte nuove tipologie stradali e di infrastrutture: corsie ciclabili ordinarie, corsie ciclabili a doppio senso, case avanzate (avanzamento ciclisti al rosso), “corsie bus+bici” (corsie riservate condivise), nonché la categoria di strada urbana ciclabile (classificazione E-bis). In sintesi, il Decreto ha creato una vera “cassetta degli attrezzi” ciclabile con:
- Art. 2‑Ebis CdS: “Strada urbana ciclabile”, limite 30 km/h, segnaletica dedicata, priorità bici.
- Art.3 CdS (definizioni): aggiunti art.3-1 n.12‑bis (corsia ciclabile) e 12‑ter (corsia ciclabile doppio senso).
- Art.7 CdS: nei centri abitati (vie di tipo C‑D‑E‑F) si può istituire, con ordinanza, corsia ciclabile a doppio senso su carreggiata a senso unico. Sono inoltre ammessi i velocipedi nelle corsie riservate agli autobus (previo rispetto di larghezza minima).
- Art.61 CdS: previste “caselle di attestamento” avanzate per ciclisti ai semafori (case avanzate).
- Art.11‑bis CdS: definisce la “zona scolastica”, area urbana vicino a scuole con protezione pedoni, dove con ordinanza sindacale si può limitare traffico, sosta e fermata.
- Adeguamenti di norme di precedenza, sorpasso e incrocio per dare maggior tutela a ciclisti.
- Conversione DL 76/2020 (L. 11 settembre 2020, n. 120) – Ha confermato e in parte modificato il DL 76/2020. Non ha stravolto i nuovi dispositivi ciclabili (li ha lasciati vigenti) ma ha apportato lievi rettifiche procedurali. Il Codice modificato resta sostanzialmente quello sopra illustrato.
- DL Sicurezza e legalità 2021 (DL 10 settembre 2021, n. 121; conv. L.156/2021) – Ha aggiornato varie norme del Codice tra cui quelle sui velocipedi. In particolare, la L.156/2021 (convertendo il DL) ha modificato l’Art.182 CdS aggiungendo il comma 1‑bis, che esenta il doppio senso ciclabile su strade urbane ciclabili, itinerari ciclopedonali e altre “zone ciclabili”. Ha inoltre rifinanziato strutture ciclabili (legge 2/2018, vedi DM 23/8/2022) e confermato la piena operatività delle novità introdotte nel 2020. Sotto il profilo operativo, dal 9/11/2021 i Comuni devono applicare il nuovo schema normativo per le corsie e piste ciclabili.
- DL Infrastrutture 2022 (DL 16 giugno 2022, n. 68; conv. L.158/2022) – Ha introdotto sanzioni per produttori di e-bike che superano i limiti di potenza/velocità. In pratica, Art.50‑2-ter CdS è stato agg. con multa per chi commercializza bici a pedalata assistita oltre 25 km/h. Non ha toccato la circolazione dei velocipedi.
- Legge di Bilancio 2022/2023 e 2023/2024 – Hanno ulteriormente stanziato fondi per infrastrutture ciclabili (vedi DM 23/8/2022 che ha approvato il Piano generale mobilità ciclistica 2022-2024). In particolare la L.234/2021 (Bilancio 2022) finanziava ciclovie e ciclabili urbane (cfr. DM 312/2023 su obiettivi km ciclabili), mentre la L.197/2022 e L.197/2023 hanno confermato risorse per percorsi ciclistici (es. fondo comuni).
- Riforma del Codice della Strada 2024 (L. 25 novembre 2024, n. 177) – In vigore dal 14/12/2024, ha scritto revisione puntuale delle norme ciclabili. Ha confermato in toto i dispositivi introdotti nel 2020 ma ha abolito o modificato alcune fattispecie non più ritenute utili. In particolare: sono state eliminate le “case avanzate”, sostituite da “zone di attestamento ciclabile” (con limitazione solo a strade con una corsia per senso); sono soppresse le “corsie bus+bici”, abrogate con l’art.15 (v. DL 76/2020 comma 7-bis, ora rimosso). Inoltre l’esistenza di piste ciclabili e corsie è sempre subordinata ai criteri tecnici del DM 557/1999. Si mantengono in vigore invariate (e ora applicabili) le definizioni di strade e corsie ciclabili introdotte nel 2020. In sintesi, la L.177/2024 ha semplificato il quadro: le innovazioni DL 76/2020 restano valide, ma “case avanzate” diventano zone di attestamento (più generali) e le corsie miste bus+bici sono cancellate. La circolare attuativa è in corso di emanazione (entrata in vigore solo 14/12/2024).
Circolari e linee guida ministeriali
- Circolare MIT/DIPARTIMENTO Trasporti 22/10/2020, prot. 7923 (Min. Interno – Polizia Stradale) – Ha fornito direttive attuative per le novità DL 76/2020 e DL 34/2020. In essa si spiegano le nuove tipologie stradali e le regole di circolazione per i velocipedi introdotte. Ad esempio, la circolare illustra la “strada urbana ciclabile” con precedenza bici, chiarisce la nuova definizione di corsia ciclabile e di corsia ciclabile a doppio senso, consente la circolazione delle bici nelle corsie riservate ai mezzi pubblici in casi specifici, e introduce formalmente la “zona scolastica” con relativi divieti orari. Le Circolari Ministeriali successive (n. 15 e 21 del 2021 e 2022) hanno invece trattato soprattutto temi di sicurezza autovelox e trasporti; non risultano circolari autonome aggiuntive per i ciclisti negli anni 2022-2024.
- Note e linee guida tecniche – Il Ministero MIT ha pubblicato (negli ultimi anni) il Piano Generale Mobilità Ciclistica (DM 23/8/2022, GU 239/2022) che delinea strategie urbane e ciclabili; e indica buone pratiche progettuali. Alcune Regioni e ANCI hanno emesso proprie linee guida (PUMS, PUM, piani della ciclabilità) recependo la normativa nazionale. Non vi sono circolari specifiche ulteriori riguardanti i velocipedi oltre a quella del 2020.
Decreti e normative tecniche sulle piste ciclabili
- DM 557/1999 (“Norme per le piste ciclabili”) – È tuttora la norma tecnica principale. Definisce le caratteristiche di progetto delle piste ciclabili: corsia in sede propria a senso unico o doppio, corsia riservata, percorsi misti pedonali/ciclabili, ecc.. I profili dimensionali (larghezza minima: es. 1,50 m senso unico, 2,50 m bidirezionali) e di separazione (cordoli, segnaletica) sono prescritti da questo DM. Come osserva la letteratura, il Codice della Strada (anche dopo le ultime modifiche) non ha innovato queste definizioni e conferma che le piste ciclabili “rimangono assoggettate” alle prescrizioni del DM 557/99.
- Aggiornamenti tecnici recenti – Nel periodo 2020‑2025 non risulta un nuovo decreto che sostituisca o modifichi il DM 557/99. Si segnala però il DM Infrastrutture 312/2023 (GU 7/2024), che stabilisce gli obiettivi di estensione della rete ciclabile nazionale (circa 2.422 km di nuovi percorsi ciclabili entro il 2026), definendo indicatori e modalità di monitoraggio, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel contempo, il DM 23 agosto 2022 (GU 239/2022) ha approvato il Piano generale 2022-24 di mobilità ciclistica, come richiesto dalla legge 2/2018. Tali provvedimenti non modificano i requisiti tecnici delle piste, ma incentivano la realizzazione di nuove infrastrutture conformi al DM 557/99.
Tipologie di corsie ciclabili e altre novità
- Corsie ciclabili urbane – Dal 2020 si possono delimitare corsie ciclabili anche su carreggiate miste. La corsia ciclabile è normalmente posta a destra (o a sinistra nel caso di doppio senso), delimitata da segnaletica orizzontale (strisce bianche continue o discontinue) e simboli ciclistici. Il Comune sceglie tramite ordinanza il tratto di strada da trasformare. Le bici possono anche “valicare” la corsia ciclabile per sosta/fermata veicoli allineati, secondo precise regole. Se la larghezza stradale lo consente, è preferibile applicare il DM 557/99 realizzando una vera pista in sede propria, ma le nuove norme ammettono questo intervento semplificato, anche temporaneo.
- Corsia ciclabile a doppio senso – Su strade a senso unico cittadine (tipologia C/D/E/F) con limite ≤50 km/h è possibile istituire una corsia ciclabile sul lato sinistro, contromano rispetto al senso di marcia dei veicoli, delimitata e di uso promiscuo. Il comma 1-bis dell’Art.182 (introdotto nel 2021) esenta questi casi dall’obbligo di marcia in fila indiana. Prima di progettare il doppio senso, il progettista deve valutare se sia invece realizzabile – secondo DM 557/99 – una pista bidirezionale separata.
- Case avanzate / zone di attestamento – Fino al 2024 il Codice prevedeva “caselle avanzate” (aree triangolari d’attesa davanti agli autoveicoli ai semafori). Con la riforma 2024 sono sostituite dalle zone di attestamento ciclabile, con applicazione solo su strade con una corsia per senso. In pratica, ai semafori su singola carreggiata si può dipingere un’area di sosta anticipata per ciclisti, con corredo di segnaletica verticale (che dà precedenza a valle). Tale dispositivo consente al ciclista di partire per primo sul verde, migliorando la visibilità. Gli esempi più diffusi sono stati realizzati in molte città pilota (Milano, Bologna, Roma, ecc.); ora la legge 177/2024 obbliga l’uso del modello “zone di attestamento” al posto della vecchia “casa avanzata” in nuovi interventi.
- Strade scolastiche e Zone 30 – La Zona scolastica è una nuova figura giuridica: area urbana in prossimità di scuole con segnaletica dedicata (riquadrato bianco su azzurro). In tali zone il Sindaco, con ordinanza, può limitare circolazione, sosta e fermata (per es. chiudere temporaneamente la strada all’ora di ingresso/uscita). Sul piano normativo, questo non crea limiti di velocità aggiuntivi oltre quelli locali, ma sancisce priorità dei pedoni e dei ciclisti. In parallelo, la Legge 160/2019 riconosce espressamente le Zone 30 km/h come strumento di sicurezza urbana, stanziando fondi e obblighi di segnalazione. Sebbene non sia un tipo stradale codificato dall’art.3 (come la E-bis), i limiti di 30 km/h in ambito urbano restano di competenza comunale (Reg. 142/1992, in vigore) e possono essere associati a zone residenziali e scolastiche.
- Impatti pratici:
- Cittadini – Possono usare le nuove infrastrutture ciclabili (corsie, piste, zone scolastiche) secondo le regole aggiornate. Ad esempio, fuori dai centri abitati si pedalerà sempre in fila indiana (tranne casi di strade urbane ciclabili), dovranno usare giubbini rifrangenti di notte (Art.182 c.9‑bis) e dovranno rispettare i nuovi segnali (es. in zona scolastica la circolazione può essere vietata in orari prestabiliti). Le novità introdotte (ciclabili, case avanzate, ecc.) favoriscono però una maggiore sicurezza percepita e un uso più conveniente della bici.
- Progettisti e tecnici – Devono progettare le piste e corsie secondo le norme tecniche vigenti (in primis DM 557/99) e le direttive del nuovo CdS. Ciò significa, ad esempio, garantire larghezze minime (ex DM 557/99) anche nelle nuove corsie a doppio senso, prevedere apposita segnaletica orizzontale/verticale per le corsie ciclabili e le zone 30/strade ciclabili, e dimensionare le “zone di attestamento” secondo le caratteristiche del semaforo. Devono inoltre integrare i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS) con piste ciclabili ordinarie o promiscue, in ottemperanza al finanziamento nazionale (ciclo-vie urbane). Le norme del nuovo CdS consentono flessibilità: ad esempio, le corsie ciclabili possono essere tracciate anche con delimitatori leggeri o strisce continue/interrotte, senza separatore fisso richiesto nelle piste in sede propria DM 557/99. In generale i tecnici devono però assicurarsi che ogni nuova infrastruttura sia «realizzata in conformità alle regole tecniche» esistenti (es. DM 557/99), salvo le disposizioni di semplificazione attuali.
- Enti locali e Comuni – Hanno l’onere e le risorse per applicare queste norme. Devono adottare ordinanze per strade ciclabili, doppi sensi ciclabili, zone scolastiche, e attrezzare i percorsi con la segnaletica prevista. Inoltre, a seguito di Legge 13/1999 e successive, le nuove strade in classificazione C‑D‑E‑F devono in linea di principio includere piste ciclabili laterali (art.13 c.4-bis CdS), ma finora poco applicato; la riforma non ha abrogato questo obbligo. I Comuni devono anche verificare di essere in regola con i piani pluriennali di ciclabilità (Legge 28/1991) e possono attingere ai finanziamenti nazionali (Fondi PNRR e fondi di bilancio) per realizzare le infrastrutture. Infine, le amministrazioni scolastiche e i Sindaci devono cooperare nella gestione delle zone scolastiche (pianificando chiusure o deviazioni del traffico), mentre nella definizione delle aree 30 i Comuni si muovono entro i parametri (40 % del Comune destinato a zone 30, risorse statali) fissati dalla legge 160/2019.
Riferimenti normativi principali
- Codice della Strada (D.Lgs. 30/4/1992, n. 285) – art. 3, 50, 68, 182, 7; codici attuativi (Regol. DPR 495/1992).
- Legge 2/2018 – Istituisce il Piano Mobilità Ciclistica nazionale e il fondo (attuato dal DM 23/8/2022).
- Legge 160/2019 (Bilancio 2020) – Artt. 1, c.47-50 (ciclo-vie urbane, fondi, zone 30).
- Decreto Rilancio 2020 (DL 34/2020, art. 229) – Mobility manager aziendali (ciclabile).
- DL 76/2020 (art. 49) – Novità sulla sicurezza stradale e ciclabilità (legge 120/2020). Vedi introduzione nuove infrastrutture.
- Legge 120/2020 – Conversione DL 76/2020, conferma le novità (strada ciclabile, corsie, contraflow, ecc.).
- DL 121/2021 (conv. L.156/2021) – Modifica Art.182 e Art.50 (vedi comma 1-bis, lunghezza 3,5 m).
- DL 68/2022 (conv. L.158/2022) – Modifica sanzioni Art.50 per bici a motore.
- Legge 177/2024 – Art.15 (Modifiche ciclabilità) – Abroga case avanzate, corsie bus+bici, ecc..
Tutte le norme citate sono reperibili in Gazzetta Ufficiale (anche tramite Normattiva) e le modifiche sopra elencate. Le fonti di legge (numero, data) sono riportate nei riferimenti testuali sopra; per approfondimenti tecnici si rinvia al DM 557/1999 (scaricabile da siti MIT) e alle circolari ministeriali in materia citate.
Fonti: Codice della Strada (testo coordinato), circolari ministeriali (Int. 22.10.2020), articoli di aggiornamento tecnico e normativo.